Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Requisiti di ordine generale

Requisiti di ordine generale
QUESITO del 23/01/2009

Premesso che nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento di un servizio è stato richiesto, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante della ditta dichiarata aggiudicataria provvisoria. Rilevato che il predetto riporta la seguente annotazione: Citazione diretta a giudizio per i reati di cui all'art. 481 C.P. ed art. 110 C.P., si chiede se la fattispecie "de quo" rientra tra le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e quindi debba procedersi alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

Requisiti di ordine generale
QUESITO del 01/10/2009

Si chiede se è prescritta la richiesta e verifica dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 per la stipula di contratti o convenzioni con professionisti per prestazione d'opera e incarichi fiduciari consequenziali ad affidamenti diretti.

dall'esame del codice dei contratti non risulta disciplinato il procedimento conseguente alla condizione in cui l'aggiudicazione definitiva, disposta in favore dell'operatore economico primo in ordine di graduatoria, non risultasse poi efficace per mancanza dei requisiti autocertificati in sede di gara conseguenti alla verifica di cui al DPR 445/2000, ovvero in caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario medesimo. In tale condizione, infatti non sembrerebbe disciplinata alcuna possibilità di scorrimento della graduatoria di merito. Tutto ciò posto, al fine di poter adottare procedimenti di gara nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei principi che sottendono ad una corretta azione amministrativa, SI CHIEDE Se è possibile inserire nei bandi di gara ad evidenza pubblica e nelle lettere d'invito in caso di procedura negoziata previa gara informale, la seguente clausola: "In caso di insussistenza in capo alla ditta risultata aggiudicataria dei requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di gara, risultante dalle verifiche di cui al DPR 445/2000, finalizzate all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ovvero in caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, avuto riguardo al rispetto del principio di economicità e dell'interesse pubblico, di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni dallo stesso offerte in sede di gara e, così via per i successivi, in caso di medesima situazione."

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA
QUESITO del 25/12/2009

Si chiede il Vs. autorevole parere in merito al seguente quesito: "Il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara devono essere posseduti dai concorrenti alla data di pubblicazione del bando oppure alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara?" Ciò al fine di poter formulare in maniera corretta i bandi di gara ad evidenza pubblica.

ci si chiede se, in quale misura, e con quali conseguenze sia possibile, per evidenti ragioni di trasparenza, oltre ai dati necessari per le verifiche antimafia, richiedere all’aggiudicatario la comunicazione di tutti dati relativi ai soci (non solo agli amminstratori con rappresentanza), specie se si tratta di persone giuridiche, al fine di conoscere i destinatari finali - persone fisiche – dei proventi dall’appalto. inoltre una volta acquisiti questi dati quali provvedimenti possono essere eventualmente adottati?

Nell'ipotesi di un appalto di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 e quindi aggiudicazione mediante esclusione automatica offerta anomala si chiede se a seguito esclusione dalla gara della prima aggiudicataria definitiva per mancanza requisiti generali (art.38 D.Lgs.vo 163/06)l'aggiudicazione definitiva avviene a favore della seconda aggiudicataria in graduatoria oppure se necessario il ricalcolo della soglia di anomalia per individuazione nuova aggiudicataria.

Il Comune ha affidato, con atto pubblico in data 20.01.2009, a società in possesso di attestazione SOA nella categoria delle lavorazioni previste dal bando di gara, l’appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione del collettore fognario Torbe-Prun. L’appaltatore in data 21.01.2009 ha richiesto autorizzazione al subappalto che è stata rilasciata, previa necessarie verifiche, con apposito provvedimento in data 17.02.2009. La medesima società appaltatrice in data 17.02.2009 ha prodotto atto notarile con il quale nomina Procuratore Speciale e Direttore di Cantiere, per l’appalto in questione, il direttore tecnico della società subappaltatrice. L’atto sopra citato, che potrà essere inviato su Vostra richiesta, attribuisce al Procuratore Speciale e Direttore di Cantiere “ogni opportuna e più ampia facoltà per lo svolgimenti di tutte le pratiche riguardanti i lavori……e che ….riterrà necessarie o utili per la conduzione e l’esecuzione dei lavori stessi …..”. Il predetto atto prevede inoltre potere di rivalsa della società Appaltatrice nei confronti del Procuratore e Direttore tecnico in caso di richiesta di risarcimento danni. Si chiede vostro parere circa: 1il rispetto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti tecnico- professionali necessari per l’espletamento delle attività affidate con procura;2.il rispetto degli obblighi previsti nel contratto di appalto già stipulato; 3.la legittimità dell’atto sopra indicato in riferimento alla compatibilità della carica di Procuratore Speciale e direttore di cantiere con la carica di Direttore tecnico dell’impresa subappaltatrice; 4 la necessità o meno per la stazione appaltante di autorizzare la procura in questione previa espletamento di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente in materia per i soggetti aggiudicatari.

La verifica di cui all'art.38 co.2 lett.b) del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i. va effettuata solo sull'aggiudicataria provvisoria o su tutte le ditte parteciapanti alla gara ammesse all'apertura dell'offerta economica? Grazie e cordiali saluti.

Al termine di una procedura di gara (di rilievo comunitario e non), indetta dall'A.S.L. FG, avente ad oggetto l'affidamento pluriennale di un servizio, devono essere acquisiti dalla Stazione Appaltante sia i Certificati del Casellario Giudiziale che il Certificato del Casellario dei Carichi Pendenti? Oppure è sufficiente l'acquisizione dei soli Certificati del Casellario Giudiziale

L'Amministrazione intende affidare, ad una università non statale, lo svolgimento di una ricerca sui settori imprenditoriali coinvolti dalla crisi, sulle prospettive di breve medio termine e sulle figure professionali più ricercate e quelle invece a rischio di esclusione, al fine di procedere poi ad interventi di carattere formativo per accelerare il recupero dei settori in crisi e la riqualficiazione professionale dei lavoratori a rischio. Il corrispettivo individuato per la ricerca è inferiore a 20.000 euro. Il tipo di servizio è espressamente previsto tra quelli acquisibili in economia dal relativo regolamento regionale vigente. La ricerca sarà svolta da professori e ricercatori universitari, secondo i massimali di costo giornaliero previsti dal Ministero del Lavoro. Considerata la tipologia di affidamento (diretto ai sensi del comma 11 dell'art. 125) e l'affidatario del servizio (università autonoma, non statale ma comunque riconosciuta vigilata dal MIUR), ci si chiede se, ai fini dell'affidamento, si debbano comunque eseguire tutti i controlli di cui all'art. 38 nei confronti dell'affidatario oppure se sia possibile eseguirne soltanto alcuni o nessuno. Nel caso in cui se ne possano eseguire soltanto alcuni si chiede quali vadano necessariamente effettuati.

SI chiede di voler cortesemente esprimere il proprio parere sul seguente quesito: 1) Il Casellario Informatico riporta un’annotazione a carico del concorrente per dichiarazione mendace con data di iscrizione nel Casellario 18/02/2010. La dichiarazione mendace si riferisce a carichi erariali per gli anni 2002 e 2003. La Ditta ha inserito una nota nell’autodichiarazione, nella quale comunica che le dichiarazioni mendaci “concernono l’insussistenza di carichi fiscali definitivamente accertati, rispetto alle quali è stata contestata la non corrispondenza con quanto risultante da certificazione dell’Agenzia delle entrate, in riferimento ad una casella esattoriale che sarebbe stata notificata alla scrivente in data 22.10.2007”, la Ditta ha dichiarato che, di tale cartella non ha avuto legale conoscenza per nullità della relativa notifica ed appena avutane conoscenza, soltanto in relazione all’esclusione comminata da un Comune in sede di gara, ha provveduto a proporre ricorso, che sarebbe stato trattato all’udienza del 03/03/2010. L’art. 38, comma 1, lett. h del D.Lgs. 163/2006 prevede l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici i soggetti “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara..”. La Determinazione dell’Autorità n.5 del 02/03/2005, e n. 1 del 2010 affermano che il periodo di un anno in ordine al divieto di partecipare alle gare “decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico”. Dato che, rispetto alla iscrizione nel Casellario (18-2-2010), la data di pubblicazione del bando (29/01/2010) è antecedente, mentre la data di scadenza del bando (3-3-2010) è successiva, si ritiene di poter ammettere la ditta alla gara? Può avere qualche influenza l’esito del ricorso la cui udienza dovrebbe esserci stata il 3 marzo u.s.?

Un'Impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali è stata dichiarata fallita dal Tribunale, il quale ha nominato il curatore.Successivamente questa Amministrazione ha provveduto: 1) a quantificare la parte dei lavori eseguiti dall'Impresa (stato di consistenza) 2) alla risoluzione del contratto stipulato 3)alla attivazione delle procedure di escussione della garanzia fideiussoria per inadempimento obblighi contrattuali 4) all'affidamento dei rimanenti lavori all'Impresa classificata seconda nella graduatoria finale della procedura negoziata, non causando un danno erariale per la stazione appaltante. Con la presente chiedo cortesemente a codesta Autorità quali altri adempimenti si devono attivare per la chiusura della pratica. In particolare: - la liquidazione del credito maturato risultante dallo stato di consistenza a chi deve essere erogato e in che modo? Al curatore?...... - devono essere predisposti i certificati di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori tenendo conto che l'Impresa in quanto fallita non ha la regolarità contributiva degli enti previdenziali? - quale altro documento deve essere predisposto?

Con quale documento e/o certificato si può verificare la dichiarazione di cui all'art.38 - comma 1 - lettera m-ter) del D.Lgs. n.163/06 ?

Questo Ente, nell'ambito delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara, ha richiesto alla locale agenzia delle entrate di confermare se la ditta classificatasi prima in graduatoria ha posizioni pendenti definitivamente accertate in relazione al pagamento di imposte e tasse. L'agenzia interpellata risponde, a' sensi della circolare 34/E del 25/05/2007, che la ditta in questione ha delle comunicazioni in corso, in fase di definizione. Ora si chiede come debbano essere considerate le "comunicazioni in corso" e precisamente se tale situazione può comportare l'esclusione dalla gara, considerato che la regolarità fiscale deve essere verificata alla data di presentazione dell'offerta; oppure al fine dell'esclusione si devono considerare solo le posizioni già notificate e definite, di cui gli interessati sono a conoscenza, considerato che la dichiarazione resa a' sensi dell'art. 38 lett. g) del D. Lgs. 163/2006 si riferisce a "....violazioni, definitivamente accertate..."?

SIPULA CONTRATTI
QUESITO del 26/02/2010

Come si raccordano il comma 2 dell'art.34 del D.Lgs. n.163/06 - abrogato dal D.L. n.135/2009 - con l'art.38 comma 1 lettera m-quater delllo stesso D.Lgs. 163/06 ?

Il disciplinare di una gara prevedeva che ogni partecipante, pena esclusione in caso di dichiarazione assente o irregolare, dichiarasse che non ha subito, nei confronti del proprio titolare la pronuncia di un sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o in caso contrario indicasse il soggetto che ha subito la sentenza, il reato contestato, gli atti o misure che l’impresa ha adottato per dissociarsi dalla condotta penalmente sanzionata e se vi sia stata riabilitazione ex art. 178 c.p.p. oppure si siano verificate le condizioni di cui all’art. 445, comma secondo, c.p. Un partecipante ha dichiarato di non aver subito condanne, ma dal casellario giudiziale è emersa una condannna passata in giudicato nel 2003 per un reato che lede la moralità professionale. Si è disposta l'esclusione dalla gara per dichiarazione irregolare. Il partecipante dice che non era obbligato a dichiarare la condanna in quanto estinta ex art. 167 c.p. Possiamo mantenere l'esclusione?

Spett.le Servizio di supporto giuridico, con la presente si richiede se, in caso di servizio di ricerca sotto i 20.000 euro affidato ad un ente pubblico non economico (una libera università) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06, occorra ugualmente svolgere i controlli di cui all'art. 38 nei confronti del soggetto affidatario e che tipo di controlli svolgere, vista la palese incompatibilità con la maggior parte dei requisiti previsti dall'art. 38, tarato su soggetti privati. Esiste qualche parere o circolare o altro provvedimento emanato dall'Avcp in merito alla questione?

Un'impresa partecipa a gara mediante procuratore che firma offerta e presenta la dichiarazione sui requisiti generali ex art.38 Dlgs 163/2006. domanda: In tale caso, l'impresa deve anche allegare le dichiarazioni ex art.38, c.1 lett b) e c) del legale rappresentante? Grazie

A seguito delle risultanze di un gara d’appalto sono stati individuati l’aggiudicatario provvisorio e il secondo in graduatoria. Nei loro confronti sono stati avviati d’ufficio i controlli amministrativi a comprova di quanto dichiarato in sede di gara. Il disciplinare di gara e il modello dell’istanza chiedevano espressamente di dichiarare le sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la norma giuridica violata, la pena applicata (anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o della “non menzione”) e l’ anno della condanna . Entrambi hanno autocertificato che “non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria” I certificati del casellario Giudiziale dei Legale Rappresentanti di entrambi i concorrenti riportano invece quanto segue: 1. Decreto Penale del G.I.P. esecutivo il 15.10.1994. Dispositivo: ammenda Lire 500.000 Benefici: non menzione 2. Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 C.P.P.) irrevocabile il 23.4.1991. Dispositivo: multa Lire 700.000 Condono ai sensi del D.P.R. 22.12.1990 n. 394 Benefici: non menzione 3. Decreto Penale del G.I.P. esecutivo l’1.10.2003. Dispositivo: ammenda € 2.582,00 Dati relativi all’avvenuta esecuzione della pena: pagata la pena pecuniaria il 2.9.2003. Ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 si chiede conferma sull’obbligo di questa Amministrazione di procedere all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, all’escussione delle relative cauzioni provvisorie e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'art. 38, c. 2, D.Lgs. 163/2006 prevede che ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti dichiarino, nel caso siano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. domanda: quali sono le conseguenze della mancata allegazione di tale busta?

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA CONCORZIO
QUESITO del 29/07/2010

In riferimento a precedenti risposte fornite da codesto Servizio ad altri utenti, come deve comportarsi la stazione appaltante che non riceve risposta in tempi ragionevoli dalla Agenzia delle Entrate (come è capitato) sulla sussistenza in capo all'aggiudicatario del requisito generale di cui al comma 1, lettera g) dell'art.38 del codice dei contratti? Può procedere ugualmente alla stipulazione del contratto, una volta trascorsi i termini minimi previsti dalla vigente normativa (come riformulati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva ricorsi), anche in considerazione dei possibili maggiori oneri (genericamente intesi) in capo alla stazione appaltante in caso di inerzia? Nell'eventualità sopra indicata, è possibile utilizzare, ancorché impropriamente, la procedura di verifica degli inadempimenti presso Equitalia (prevista solo per i pagamenti superiori ad € 10.000) tramite Consip SpA?

Durante una gara per affidamento servizio esco, cui ha partecipato una sola ditta, al fine di verificare quanto riportato nel casellario informatico, mi sono trovato davanti alla seguente situazione: la ditta partecipante e la ditta avvalatrice, hanno parecchie annotazioni al casellario informatico per rescissioni di contratto e di aggiudicazioni le ultime risalenti al 2009. La ditta ha già dichiarato in sede di gara, con documenti allegati, che sono da tenere in considerazione solo quelli risalenti all'ultimo anno. Ma questo termine temporale (un anno) vale anche per quanto riguarda i requisiti di ordine morale e quindi di affidabilità, quali risoluzioni di contratti, etc... In questo caso, visto che è l'unica partecipante alla gara, posso affidare un contratto ventennale ad una ditta che non convince in merito ai suoi requisiti morali anche se risalenti all'anno 2009?

Questa Amministrazione ha indetto una gara mediante procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento ecc. Categoria richiesta OG11 class. I^. La gara è stata vinta da un consorzio tra imprese artigiane (art. 34 comma 1 lett.b, d.lgs 163/2006). Nella fase di verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del codice è emerso che l'impresa consorziata indicata quale esecutrice dei lavori non è in regola con i contributi INPS (alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta). Considerato che: - il consorzio è attestato per la categoria OG11 e classifica VI^, (la consorziata non ha attestato SOA); - è in regola con le posizioni INPS - INAIL - Cassa Edile; - è stato verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui all'art. 38. Si chiede di conoscere se può essere dichiarata efficacia l'aggiudicazione nei confronti del consorzio e se lo stesso può eseguire in proprio i lavori. Cordialmente

Appalto servizio di igiene urbana del Comune di Ottana. Considerato che in seguito all’aggiudicazione provvisoria, nel corso della verifica di cui all’art. 12 del d. lgs. 163/2006, sono stati richiesti chiarimenti riguardo al rilascio della dichiarazione sostitutiva resa sulla base del modello allegato al bando di gara, si chiede il vostro parere in merito a quanto segue: 1. Nella dichiarazione sostitutiva il presidente della Soc. cooperativa provvisoriamente aggiudicataria dichiara l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 riguardo a se stesso e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico (tale facoltà era prevista nel disciplinare di gara all’art. 1 comma 2). Si chiede se la suddetta dichiarazione è valida anche per i soci cessati dalla carica nell’ultimo anno, sebbene non espressamente in essa richiamati. 2. Inoltre posto che nella dichiarazione sostituiva al punto 5) viene dichiarata la regolarità della società in ordine al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, ma non vengono indicate le posizioni INAIL e INPS. Si chiede se la successiva comunicazione delle suddette posizioni può essere considerata come completamento della documentazione. 3. Considerato che nel disciplinare di gara si precisa che ogni voce non indicata equivale a dichiarazione non resa e che la mancata dichiarazione di uno dei requisiti obbligatori comporterà l’automatica esclusione dalla gara (lex specialis del bando di gara), anche alla luce delle modifiche dell’art. 46 del d.lgs. n° 163/2006, posto che la ditta partecipante ha reso tutte le dichiarazioni sulla base del modello predisposto da questo Ufficio, Si chiede se la successiva comunicazione prodotta dal concorrente volta a fornire i chiarimenti richiesti e corredata delle dichiarazioni può essere considerata completamento del contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

A seguito delle risultanze di una gara d’appalto per servizi di progettazione sono stati avviati d’ufficio i controlli amministrativi a comprova di quanto dichiarato in sede di gara. Un concorrente mandatario di un Raggruppamento ha dichiarato, in data 5.11.2011 e con riferimento all’art. 38, commi 1e 2 del D.to Leg.vo n. 163/2006, che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana. Ben due certificati dell’Inarcassa attestano l’irregolarità della posizione contributiva del Professionista alla data del 5.11.2011 in quanto “non in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Associazione”. Il Professionista peraltro comunicava all’Inarcassa che involontariamente nel 2009 non aveva consegnato la dichiarazione e regolarizzava la propria posizione ottenendo la regolarità contributiva solo in data 28.2.2012. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 1/2010 afferma che, in presenza di una certificazione dalla quale emerga una irregolarità contributiva grave, le stazioni appaltanti sono tenute a prenderne atto senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009 n. 7255; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n.1458). Si chiede se tale mancata conferma della dichiarazione comporti l’esclusione del concorrente dalla gara e la segnalazione del fatto all’Autorità.

D2. Qual è la differenza tra i requisiti di ordine generale e i cosiddetti requisiti speciali?

Mepa - Requisiti di ordine generale
QUESITO del 20/02/2013

Nel caso di ordine diretto di acquisto effettuato sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip (affido diretto per importi inferiori ad € 40.000) occorre comunque provvedere alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/2006, prima di procedere all'affidamento della fornitura? Oppure per il fatto stesso che il fornitore sia iscritto al mepa è possibile procedere direttamente all'ordine senza effettuare alcun controllo?

Un'impresa che abbia depositato il ricorso per ottenere il concordato preventivo con continuità aziendale (ex art. 186bis della legge fallimentare) può partecipare
a gara nel periodo che intercorre tra il deposito del ricorso e il decreto di cui all'art. 163 della legge fallimentare?

Requisiti di ordine generale
QUESITO del 23/04/2013

Al fine di verificare quanto dichiarato dalle società aventi sede legale all’estero e dai soggetti muniti del potere di legale rappresentanza residenti all’estero,in merito al possesso dei requisiti prescritti di cui al succitato articolo,la scrivente Amm.ne chiede ai suddetti soggetti di fornire documentazione probatoria conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.Nel caso in cui lo Stato di appartenenza non rilasci alcun certificato,chiede di produrre una dichiarazione giurata ovvero,negli Stati in cui non esiste tale dichiarazione,una dichiarazione resa dall’interessato avanti un’autorità giudiziaria o amministrativa competente ecc.corredate da traduzione in lingua italiana in forma giurata.Nello specifico una società italiana il cui Consiglio di Amm.ne è composto da soggetti residenti negli U.S.A.ha contestato che gli avessimo richiesto la certificazione prevista al c.5 dell’art.38 ed in risposta,ha inviato un certificato del Casellario Giudiziale di un Tribunale Italiano dal quale si evince che nulla sussiste nei confronti del nominato.Per quanto a nostra conoscenza, i certificati rilasciati dai Casellari Giudiziali italiani contengono solo le segnalazioni di reati commessi nel territorio italiano e/o, eventualmente,le sentenze penali di condanna pronunciate all’estero nei confronti di cittadini stranieri residenti nello Stato italiano.Si chiede pertanto di chiarire se relativamente ad un soggetto persona fisica residente in uno Stato straniero,il certificato relativo ai carichi pendenti rilasciato dallo Stato italiano dia atto dei reati commessi da quel soggetto solo in Italia o anche di tutti gli eventuali reati commessi in altri Stati.Il comma 5 trova applicazione solo nel caso in cui la società o i soggetti abbiano la sede o o la residenza in Stati dell'U.E?In tal caso che documentazione si può esigere al fine di effettuare i controlli dell'art.38 se i soggetti sono residenti in altri Stati?

Requisiti di ordine generale
QUESITO del 16/07/2013

L’art. 38 comma 1 lettera b) del d. lgs. 163/2006 stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici… i soggetti ai quali sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 (ora art. 6 d. lgs. 159/2011) o per i quali sussista una delle cause di divieto di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 (ora art. 67 d. lgs. 159/2011), indicando anche i soggetti nei confronti dei quali hanno rilevanza le cause di esclusione o di divieto appena citate, ossia il titolare, il direttore tecnico, i soci, i soci accomandatari, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica e il socio persona fisica nelle società di capitali con meno di 4 soci. L’art. 85 del d. lgs. 159/2011, invece, per le società di qualunque tipo individua tra i soggetti da sottoporre a verifica antimafia anche i membri dell’organo di amministrazione (ossia consiglieri e non solo amministratori muniti del potere di rappresentanza), i membri del collegio sindacale, il sindaco, il soggetto responsabile della vigilanza di cui all’art. 6 del d. lgs. 231/2001 e il socio persona fisica nelle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4. Nonostante l’art. 38 del d. lgs. 163/2011 non sia stato espressamente modificato dal d. lgs. 159/2011, riteniamo necessario che le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui al predetto art. 38 comma 1 lettera b) siano richieste anche agli ulteriori soggetti destinatari della verifica antimafia così come individuati dal d. lgs. 159/2011. Ci sarebbe, infatti, il rischio di ammettere alla gara un concorrente con il quale non si potrà poi stipulare il contratto perché colpito da provvedimento antimafia. Si chiede un vostro parere al riguardo, anche relativamente alle verifica da effettuare nei confronti del socio persona fisica delle società di capitali (si fa anche per le società con un numero di soci pari a 4?).